Con due recenti pronunce (Cass. 19.3.2026 n. 6614 e 6616), la Corte di Cassazione ha affermato che l'esenzione
dall'imposta di donazione di cui all'art. 3 co. 4-ter del D.lgs. 346/90 non può trovare applicazione nel caso in cui la donazione, ai figli del donante, della quota di partecipazione (totalitaria) in società di capitali avvenga con riserva dell'usufrutto e con pattuizione:
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della spettanza del diritto di voto in assemblea ai donatari nudi proprietari;
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del mantenimento in capo all'usufruttuario del diritto agli utili, nonché del diritto di voto sulle delibere relative alla distribuzione di utili.
Si evidenzia come queste pronunce possano avere impatto rilevante sulla pianificazione del passaggio generazionale, inducendo gli operatori di settore a cercare strumenti giuridici che consentano comunque al
disponente di gestire il passaggio generazionale mantenendo il più a lungo possibile il diritto a realizzare i risultati economici dell'impresa.