Il Tribunale di Milano, nella sentenza 13.5.2025, ha stabilito che non costituiscono causa di esclusione del socio accomandante:
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la relazione sentimentale da questi intrattenuta con il coniuge dell'altro socio;
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la mancata collaborazione allo svolgimento dell'attività sociale, ove tale obbligo non sia espressamente previsto nel contratto sociale.
Inoltre, si è precisato che nel caso della sas il divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c. riguarda il solo socio accomandatario, pur potendo essere esteso al socio accomandante in forza di specifiche previsioni statutarie.