Per poter beneficiare della detrazione superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020 è necessaria l'apposizione del visto di conformità:
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quando il contribuente opta per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all'art. 121 del DL 34/2020 (in questo caso, il visto di conformità viene apposto sul modello di comunicazione delle opzioni);
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quando il contribuente fruisce del beneficio nella sua "ordinaria" forma di detrazione dall'IRPEF o dall'IRES lorda (in questo caso, il visto di conformità viene apposto sul modello di dichiarazione dei redditi).
In quest'ultimo caso, l'obbligatorietà della apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione dei redditi viene meno soltanto nei seguenti casi (art. 119 co. 11 del DL 34/2020):
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utilizzo da parte del contribuente della dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle Entrate (modello 730 e modello REDDITI);
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presentazione della dichiarazione dei redditi per il tramite del sostituto di imposta che presta assistenza fiscale (modello 730).