Secondo l'Agenzia delle Entrate, per beneficiare della detrazione IRPEF, di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR, che compete in relazione all'acquisto o alla realizzazione di box auto, è necessario che:
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esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare abitativa (ad esempio, dal titolo edilizio risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione);
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l'unità immobiliare deve poter essere inquadrata dal punto di vista catastale come autorimessa o posto auto (categoria catastale C/6).
In assenza del vincolo di pertinenzialità non può spettare la detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR.