L'art. 12 co. 3 del D.lgs. 147/2026 sancisce che, per i tributi locali e regionali, il controllo fiscale non osta più al ravvedimento operoso. Pertanto:
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se si tratta di questionari o inviti a comparire, il ravvedimento è possibile applicando le ordinarie riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 co. 1 lettere da a-bis) a b-bis) del D.lgs. 472/97;
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se si tratta di PVC o di schemi di atto, il ravvedimento è possibile ma applicando le specifiche riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 co. 1 lettere da b-ter) a b-quinquies) del D.lgs. 472/97.