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Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni - società non quotate residenti in paesi a fiscalità privilegiata - aliquota del 36% - novità del d.lgs. 148/2026 (c.d. d.lgs. correttivo "omnibus" della riforma fiscale)

Pubblicato il 12 agosto 2026 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 27 del D.lgs. 7.8.2026 n. 148 (D.lgs. correttivo Omnibus) prevede l'introduzione dell'aliquota al 36% per l'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale ex art. 5 della L. 448/2001 in caso di partecipazioni non quotate emesse da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ex art. 47-bis del TUIR.
Inoltre, si prevede che l'imposta sostitutiva applicata sulle partecipazioni in società residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata non possa beneficiare della rateizzazione.
In merito all'ambito di applicazione della nuova aliquota del 36%, secondo l'art. 47-bis del TUIR si considerano residenti in paradisi fiscali le partecipate:
  • il cui livello di tassazione effettiva è inferiore al 50% di quello italiano (art. 167 co. 4 lett. a) del TUIR), per le partecipazioni di controllo;
  • il cui livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni che non integrano il requisito del controllo.

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