Le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione anteriormente al conseguimento dei primi ricavi devono essere indicate nell'apposito prospetto del quadro RS del modello REDDITI (denominato "Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione") all'interno del rigo:
-
RS101, per le società di capitali;
-
RS26, per le società di persone;
-
RS28, per le persone fisiche.
Infatti, a norma dell'art. 1 co. 3 del DM 19.11.2008, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori al plafond di deducibilità. Il prospetto del quadro RS ha, quindi, la funzione di "memorizzare" le spese di rappresentanza temporaneamente indeducibili, in quanto non sono ancora stati prodotti ricavi.