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Postergazione - applicabilità al prestito obbligazionario - differenti ricostruzioni

Pubblicato il 29 settembre 2026 Sole24Ore, Eutekne

Risulta dubbia la assoggettabilità del prestito obbligazionario di una spa al regime della postergazione dei finanziamenti "anomali" dei soci (ex art. 2467 c.c.).Secondo una prima ricostruzione, nel senso della incompatibilità assoluta e strutturale tra la disciplina della postergazione e quella in tema di obbligazioni si pone la natura generalizzata, a personale e cartolare del prestito obbligazionario, quale strumento che favorisce la trasferibilità del credito a terzi e la sua successiva circolazione sul mercato; caratteristiche sostanzialmente incompatibili con il regime restitutorio imposto dalla postergazione (cfr. Trib. Milano n. 9748/2014, Trib. Bologna n. 1030/2016 e Trib. Modena 22.2.2018). Secondo altro orientamento - che si pone lungo la scia delle indicazioni fornite da Cass. n. 14056/2015 e Cass. n. 16291/2018 - nelle spa "chiuse" è possibile ritrovare presupposti analoghi a quelli che giustificano l'applicazione della postergazione legale nella srl. A fronte di ciò, sottolinea App. Napoli n. 5272/2026, ove il prestito obbligazionario sia destinato ad essere sottoscritto dagli stessi amministratori della società emittente - contestualmente soci (appartenenti al medesimo gruppo familiare) delle società detentrici della totalità delle azioni della spa emittente - gli argomenti spesi a sostegno dell'incompatibilità strutturale tra gli istituti perdono rilievo e diviene possibile applicare la postergazione.