Nel corso della Videoconferenza del 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla causa di esclusione/cessazione riservata alle associazioni e società di cui all'art. 5 del TUIR, che impedisce l'adesione al CPB (o ne comporta la disapplicazione, a seconda del periodo d'imposta in cui si verifica l'evento) nel caso in cui l'ente sia interessato da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. In merito viene, ad esempio, precisato che, nel caso di ingresso contestuale di più soci nello stesso periodo, il limite di 35.000 euro introdotto dal D.lgs. 148/2026 opera per singolo socio, non riferendosi cumulativamente alla quota di compagine sociale oggetto di variazione.