Nel corso della Videoconferenza del 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'esecuzione del test di commercialità sulle attività di interesse generale di cui all'art. 79 del D.lgs. 117/2017 (ETS), tra i costi effettivi sono computati anche gli accantonamenti rappresentativi della quota di competenza dell'esercizio di oneri certi nell'esistenza e oggettivamente determinabili nell'ammontare, ancorché con manifestazione finanziaria differita (quali, ad esempio, quelli relativi al trattamento di fine rapporto del personale dipendente), se sono imputati in conformità ai principi contabili applicabili all'ente e secondo criteri costanti nel tempo.
Per converso, non possono essere computati tra i costi effettivi gli accantonamenti destinati a coprire passività meramente potenziali o probabili, il cui ammontare sia determinato in via puramente prudenziale e non oggettiva (es. accantonamenti a fondi rischi generici o per oneri futuri non certi), e ciò anche se l'imputazione ha seguito le regole contabili applicate dall'ente.