Si osserva che le c.d. "società di pura cassa", al pari delle società holding "statiche pure", si considerano escluse dal novero di quelle cui può essere riconosciuto di svolgere una attività economica.
Tale impostazione deriva dalla nozione di "attività economica" elaborata ai fini IVA dall'art. 9 par. 1 della direttiva 2006/112/Ce e dal disposto dell'art. 4 co. 5 lett. b) del DPR 633/72, il quale, in perfetta coerenza ai principi comunitari, esclude che possa considerarsi esercizio di attività economica "il possesso, non strumentale, né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria".
Quando invece la liquidità è impiegata nell'acquisto di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari con intenti di tipo speculativo (ossia per lucrare sui differenziali tra costi di acquisizione e corrispettivi di realizzo, al di là della percezione anche di dividendi, interessi o altri frutti nel periodo di possesso intercorrente tra l'acquisto e il realizzo), che ne comporta l'iscrizione nell'attivo circolante, la società si connota per lo svolgimento di attività economica di gestione del proprio portafoglio finanziario (risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 121/2020 e266/2021).