Ai fini dell'applicazione del reverse charge nel settore edile, ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72, si mette in luce i principali compiti ai quali è tenuto il committente del servizio prima dell'effettuazione dell'operazione, in quanto soggetto responsabile per la debenza dell'IVA.
Per determinare la corretta modalità di applicazione dell'IVA, è necessario distinguere preliminarmente tra le fattispecie di reverse charge "oggettivo", a norma dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter), riconducibili alle prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, e le fattispecie di reverse charge "soggettivo" ex art. 17 co. 6 lett. a), riferite alle prestazioni, diverse dalle precedenti, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione ovvero nei confronti di un appaltatore o di un altro subappaltatore.
Il reverse charge di tipo "oggettivo" ha prevalenza rispetto a quello "soggettivo" e si applica a prescindere dalla tipologia del committente nonché dalla tipologia di contratto esistente tra le parti, purché la prestazione si consideri relativa a un "edificio".
Le operazioni rilevanti sono individuate dalla descrizione contenuta in specifici codici ATECO, rammentando che tale classificazione è stata aggiornata con effetti dall'1.4.2025.