L'adesione o il rinnovo del concordato preventivo biennale presuppongono, quale condizione preliminare e necessaria, una situazione debitoria contenuta entro determinati limiti, disciplinati dall'art. 10 co. 2 del D.lgs. 13/2024.
Le recenti modifiche apportate dal D.lgs. 148/2026 all'art. 10 e all'art. 22 del D.lgs. 13/2024 hanno attenuato gli effetti conseguenti alla carenza del requisito in esame, disponendo da un lato l'inefficacia del CPB azionato in assenza dei requisiti necessari e, dall'altro, abrogando la corrispondente causa di decadenza; la nuova disciplina si applica a partire dal CPB 2026-2027.