L'indipendenza dell'attestatore, ex art. 2 co. 1 lett. o) del D.lgs. 14/2019, è funzionale all'attendibilità del giudizio dell'art. 87 co. 3 del D.lgs. 14/2019.
Ai fini dell'indipendenza economica, la prassi valorizza le clausole del compenso, desumendo dalle modalità di pagamento un parametro di terzietà.
Sul tema, App. Napoli 26.8.2026 ha respinto il reclamo dell'Agenzia delle Entrate avverso l'omologa di un concordato in continuità indiretta e fondato sulla presunta assenza di indipendenza dell'attestatore.
L'art. 6 co. 1 lett. c) del D.lgs. 14/2019 riconosce la prededuzione dei crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato nel limite del 75% e a condizione che la procedura sia aperta; in tale contesto, il differimento del saldo è un effetto di sistema.
Diverse Direzioni provinciali, in sede di transazione fiscale, chiedono una copia dei pagamenti all'attestatore e la lettera di incarico come prova dell'indipendenza. L'orientamento nasce dalla circolare Agenzia delle Entrate n.34/2020, che reputa sintomatici dell'assenza di indipendenza gli accordi che subordinano il pagamento al positivo giudizio di fattibilità o all'omologa.
Per la relazione ex art. 23 co. 2-bis del D.lgs. 14/2019 del professionista, che attesta la convenienza della proposta transattiva, nessuna norma impone il differimento del saldo.
Il pagamento per stati di avanzamento delle trattative appare la condotta più lineare anche ai fini dell'art. 24 co. 2 del D.lgs. 14/2019.