Con l'emanazione del Regolamento Ue n. 2108/2026 (nuovo Codice Doganale dell'Unione europea), è introdotta una nuova nozione di esportatore.
La figura dell'esportatore viene suddivisa in due, distinguendo tra privato e operatore economico (persone giuridiche). Nel secondo caso, l'esportatore corrisponde alla "persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha il potere di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale" o, in assenza di tale soggetto, "qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte di un contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale" (art. 5, n. 17, del Reg. Ue n. 2108/2026).
Le persone giuridiche, per essere stabilite nell'UE, devono possedere la sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale unionale.
Inoltre, una novità consiste nel fatto che l'esportatore potrà essere un soggetto non stabilito nell'UE, se possiede un rappresentante indiretto stabilito nel territorio doganale dell'Unione (art. 28, par. 2, lett. e), del Reg. Ue n. 2108/2026).